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Decreto legislativo 26.03.2001, n. 151

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53. (G.U. 26.04.2001, n. 96 - S.O. n. 93)

Capo IV - Congedo di paternità

Art. 31 - Adozioni e affidamenti 34

1. Il congedo di cui all'articolo 26, commi 1, 2 e 3, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.

2. Il congedo di cui all'articolo 26, comma 4, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore anche qualora la madre non sia lavoratrice. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero del lavoratore. 35

34

Articolo sostituito dal comma 454 dell'art. 2 della L. 24 dicembre 2007, n. 244.

35

Comma così sostituito dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80.

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