Decreto legislativo 26.03.2001, n. 151
Capo V - Congedo parentale
[ARTICOLO ABROGATO]
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2; legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3, lettera n), e 39-quater, lettera b)
1. In caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionale si applicano le disposizioni dell'articolo 36.
2. L'Ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo parentale.
Articolo abrogato dal comma 456 dell'art. 2 della L. 24 dicembre 2007, n. 244.
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