Decreto legislativo 30.03.2001, n. 165
Titolo II - Organizzazione
Capo II - Dirigenza
Sezione I - Qualifiche, uffici dirigenziali ed attribuzioni
(Art. 18 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. n. 470 del 1993)
1. Sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 59 del presente decreto, i dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello generale adottano misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative.
2. Il Dipartimento della funzione pubblica può chiedere all'Istituto nazionale di statistica-ISTAT l'elaborazione di norme tecniche e criteri per le rilevazioni ed analisi di cui al comma 1 e, all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione-AIPA 51 , l'elaborazione di procedure informatiche standardizzate allo scopo di evidenziare gli scostamenti dei costi e dei rendimenti rispetto a valori medi e standards.
La denominazione «Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione» è da intendersi sostituita da quella di «Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione», ai sensi di quanto disposto dall'art. 176, D.Lgs. 30.6.2003, n
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.