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Decreto legislativo 30.03.2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. (G.U. 09.05.2001, n. 106 - S.O.)

Titolo IV - Rapporto di lavoro

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 56 - Impugnazione delle sanzioni disciplinari 319

(Art. 59-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

[1. Se i contratti collettivi nazionali non hanno istituito apposite procedure di conciliazione e arbitrato, le sanzioni disciplinari possono essere impugnate dal lavoratore davanti al collegio di conciliazione di cui all'articolo 66, con le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 7, commi sesto e settimo, della legge 20 maggio 1970, n. 300.]

319

Articolo abrogato dall'art. 72, comma 1, lettera c) del d.lgs. 27.10.2009, n. 150 .

Ai sensi dell'art. 73, comma 1, del medesimo decreto a decorrere dal 15 novembre 2009 non è ammessa, a pena di nullità, l'impugnazione di sanzioni disciplinari dinanzi ai collegi arbitrali di disciplina. I procedimenti di impugnazione di sanzioni disciplinari pendenti dinanzi ai predetti collegi alla predetta data sono definiti, a pena di nullità degli atti, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla stessa. Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 73 le disposizioni di legge, non incompatibili con quelle nuove, concernenti singole amministrazioni

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