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D.M. Tesoro 09.03.2001, n. 124

Regolamento concernente le modalità di istituzione del Fondo di garanzia sulle operazioni di credito relative al programma "P.C. per gli studenti". (G.U. 17.04.2001, n. 89)

Art. 2 - Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari della garanzia di cui al presente regolamento sono le banche e gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, operanti nel settore del credito al consumo, che abbiano aderito all'accordo stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Associazione bancaria italiana in data 17 marzo 2000, concernente l'attuazione del programma denominato "P.C. per gli studenti".

2. L'adesione all'accordo da parte di banche e di intermediari finanziari non compresi nell'elenco richiamato in premessa viene comunicata dagli interessati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento del tesoro - Direzione VI (di seguito denominato "Ministero").

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