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D.P.R. 06.03.2001, n. 190

Regolamento concernente l'organizzazione degli Istituti regionali di ricerca educativa, a norma dell'articolo 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. (G.U. 23.05.2001, n. 118)

Art. 10 - Personale

1. A ciascun I.R.R.E., in rapporto anche alla consistenza della popolazione scolastica di appartenenza, è assegnato un contingente di personale docente e dirigente della scuola, determinato con decreto del Ministro della P.I., d'intesa con il Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica e del Ministro per la funzione pubblica, su proposta del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, da collocare in posizione di comando. I comandi hanno, di norma, durata coincidente con quella delle attività cui sono riferiti; non possono comunque protrarsi oltre un triennio. Essi vengono disposti con atto del dirigente preposto all'ufficio scolastico della regione in cui ha sede la scuola di titolarità, previe apposite selezioni per titoli, integrate da un colloquio, attivate presso ciascun I.R.R.E., sulla base di uno schema tipo di bando adottato dal Ministero della P.I.. Sono valutati titoli ed esperienze professionali strettamente attinenti ai compiti degli I.R.R.E. con particolare riferimento alle metodologie ed alle tecniche della ricerca nell'ambito didattico-pedagogico e in quello della formazione del personale della scuola. Sono comunque valutate le esperienze maturate presso gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi.

2. Ciascun I.R.R.E., in rapporto anche alla consistenza della popolazione scolastica di appartenenza, inoltre, è dotato di un contingente stabile di personale, con compiti organizzativi e di supporto scientifico e amministrativi, determinato con il decreto di cui al comma 1. Tale personale è reclutato tra il personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola previe apposite selezioni, indette presso ciascun I.R.R.E. secondo le modalità di cui al comma 1.

3. L'assegnazione all'I.R.R.E. del p

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