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D.P.R. 06.03.2001, n. 190

Regolamento concernente l'organizzazione degli Istituti regionali di ricerca educativa, a norma dell'articolo 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. (G.U. 23.05.2001, n. 118)

Art. 4 - Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni e ciascuno dei suoi componenti può essere confermato, una sola volta, per un altro triennio. Esso è composto da cinque membri, nominati dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, di cui uno su designazione del medesimo dirigente, uno su designazione delle università aventi sede presso la regione, due del consiglio scolastico regionale ed uno della regione. Ciascuna nomina è corredata da un curriculum diffuso sulle esperienze gestionali, pedagogiche e scientifiche dell'interessato. Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il presidente.

2. Il consiglio di amministrazione, per l'attuazione delle finalità dell'I.R.R.E.:

a) approva annualmente il programma di ricerca;

b) determina gli indirizzi generali della gestione;

c) delibera il bilancio di previsione e il conto consuntivo dell'Istituto e le eventuali variazioni;

d) conferisce l'incarico di direttore sulla base di criteri preventivamente deliberati;

e) valuta l'attività amministrativa del direttore, sulla base di criteri preventivamente deliberati, anche avvalendosi dei risultati dei controlli di gestione;

f) valuta annualmente, sentito il comitato tecnico-scientifico, l'attuazione del programma di ricerca, nonché i risultati di essa, attraverso indicatori predeterminati;

g) nomina i componenti del comitato tecnico-scientifico e degli altri organismi di consulenza scientifica di cui all'articolo 6.

3. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il consiglio stabilisce le modalità operative del controllo strategico. Sulla base delle risultanze del controllo strat

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