D.P.R. 06.03.2001, n. 190
1. L'incarico di direttore è conferito con contratto a tempo determinato di durata triennale, rinnovabile, a persona in possesso di competenze amministrative e di organizzazione del lavoro pertinenti con le finalità specifiche dell'istituto, nonché di una sperimentata conoscenza del sistema scolastico. Esso può essere conferito ai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ovvero a estranei alla pubblica amministrazione. Il conferimento dell'incarico a personale in servizio presso le predette amministrazioni comporta il collocamento fuori ruolo.
2. Il direttore, nel rispetto degli indirizzi generali della gestione determinati dal consiglio di amministrazione, è responsabile del funzionamento complessivo dell'I.R.R.E., dell'attuazione del programma, dell'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e della gestione del personale.
A tal fine adotta gli atti di gestione, compresi quelli che impegnano l'Istituto verso l'esterno.
Il direttore, tra l'altro, nell'esercizio dei suoi compiti:
a) predispone, in attuazione del programma dell'Istituto, il bilancio di previsione; predispone altresì il conto consuntivo;
b) assicura le condizioni per la più efficace attuazione dei progetti e delle attività previste nel programma;
c) adotta gli atti di organizzazione degli uffici previsti dal regolamento interno ed assegna il relativo personale;
d) stipula i contratti di prestazione d'opera necessari per la realizzazione dei progetti previsti dal programma sulla base dei criteri fissati nel regolamento interno;
e) cura l'applicazione del regolamento interno;
f) predispone una relazione sull'attuazione del programma annuale e sui risultati raggiunti.
3. Il di
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