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D.P.R. 06.03.2001, n. 190

Regolamento concernente l'organizzazione degli Istituti regionali di ricerca educativa, a norma dell'articolo 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. (G.U. 23.05.2001, n. 118)

Art. 7 - Verifiche di regolarità amministrativa e contabile

1. Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile da effettuarsi a norma del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sono affidate ad un collegio di tre revisori iscritti al registro dei revisori contabili, dei quali due designati dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale e uno dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di presidente. Le predette amministrazioni designano, altresì, ciascuna un supplente per l'eventuale sostituzione, in caso di assenza, dei componenti effettivi del collegio, da esse designati. Il collegio dura in carica tre anni ed è rinnovabile per un altro triennio.

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