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D.P.R. 06.03.2001, n. 190

Regolamento concernente l'organizzazione degli Istituti regionali di ricerca educativa, a norma dell'articolo 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. (G.U. 23.05.2001, n. 118)

Art. 8 - Regolamento interno

1. Il consiglio di amministrazione, entro tre mesi dalla data del suo insediamento, adotta, su proposta del direttore, il regolamento interno dell'I.R.R.E., che deve essere approvato dal Ministero della P.I., dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dal Dipartimento della funzione pubblica. Il regolamento si intende approvato ove i predetti Ministeri non formulino rilievi entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

2. Il regolamento interno definisce tra l'altro:

a) l'organizzazione dell'attività dell'istituto, le competenze degli uffici e dei servizi e i criteri per l'assegnazione del relativo personale;

b) l'eventuale articolazione organizzativa a livello sub regionale in relazione alle esigenze connesse con l'attività di supporto alle istituzioni scolastiche e alle loro reti e consorzi;

c) i criteri per la scelta dei destinatari dei contratti di prestazione d'opera;

d) i criteri della gestione e le relative procedure amministrativo-contabili e finanziarie in modo da assicurare la rapidità, l'efficienza e la regolarità nell'erogazione della spesa e l'equilibrio finanziario del bilancio, nel rispetto dei principi dell'ordinamento contabile degli enti pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

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