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Legge 07.03.2001, n. 62

Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 05.08.1981, n. 416. (G.U. 21.03.2001, n. 67)

Capo II - Interventi per lo sviluppo del settore editoriale

Art. 11 - Disciplina del prezzo dei libri

1. Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale è liberamente fissato dall'editore o dall'importatore ed è da questi apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito allegato.

2. È consentita la vendita ai consumatori finali dei libri, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, ad un prezzo effettivo diminuito da una percentuale non superiore al quindici per cento di quello fissato ai sensi del comma 1.

3. I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti prodotti:

a) libri per bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura limitata per un ambito ristretto e di elevata qualità formale e tipografica;

b) libri d'arte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente, con metodi artigianali per la riproduzione delle opere artistiche, quelli con illustrazioni eseguite direttamente a mano e quelli che sono rilegati in forma artigianale;

c) libri antichi e di edizioni esaurite;

d) libri usati;

e) libri posti fuori catalogo dall'editore;

f) libri venduti su prenotazione del lettore precedente la pubblicazione;

g) libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo acquisto effettuato dalla libreria o da altro venditore al dettaglio;

h) edizioni destinate ad essere cedute nell'ambito di rapporti associativi;

i) libri venduti nell'ambito di attività di commercio elettronico;

i-bis) libri venduti a biblioteche archivi e musei pubblici.

4. I libri possono essere venduti

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