Legge 07.03.2001, n. 62
Capo III - Ulteriori interventi a sostegno del settore editoriale
1. È istituito, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo per la mobilità e la riqualificazione professionale dei giornalisti. Salva l'attuazione della riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il predetto Fondo è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato ad effettuare interventi di sostegno a favore dei giornalisti professionisti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, da imprese editrici di periodici, nonchè da agenzie di stampa a diffusione nazionale, i quali presentino le dimissioni dal rapporto di lavoro a seguito dello stato di crisi delle imprese di appartenenza.
3. I giornalisti beneficiari degli interventi di sostegno di cui al comma 2 devono possedere, al momento delle dimissioni, una anzianità aziendale di servizio di almeno cinque anni.
4. Gli interventi di sostegno di cui al presente articolo sono concessi, anche cumulativamente, per:
a) progetti individuali dei giornalisti che intendano riqualificare la propria preparazione professionale per indirizzarsi all'attività informativa nel settore dei nuovi mass media. Il finanziamento per ogni progetto è contenuto nei limiti di lire 20 milioni;
b) progetti, concordati dalle imprese con il sindacato di categoria, diretti a favorire l'esodo volontario dei giornalisti dipendenti collocati in cassa integrazione guadagni st
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