Legge 07.03.2001, n. 62
Capo I - Disposizioni generali
1. All'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
"L'esercizio dell'impresa editrice di giornali quotidiani è riservato alle persone fisiche, nonché alle società costituite nella forma della società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni, in accomandita per azioni o cooperativa, il cui oggetto comprenda l'attività editoriale, esercitata attraverso qualunque mezzo e con qualunque supporto, anche elettronico, l'attività tipografica, radiotelevisiva o comunque attinente all'informazione e alla comunicazione, nonché le attività connesse funzionalmente e direttamente a queste ultime";
b) il quarto comma è sostituito dal seguente:
"Le azioni aventi diritto di voto o le quote sociali possono essere intestate a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, purché la partecipazione di controllo di dette società sia intestata a persone fisiche o a società direttamente controllate da persone fisiche. Ai fini della presente disposizione, il controllo è definito ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché dell'ottavo comma del presente articolo. Il venire meno di dette condizioni comporta la cancellazione d'ufficio dell'impresa dal registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249";
c) al sesto comma, primo periodo, le parole: "o estere" sono soppresse;
d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"I soggetti di cui al primo comma sono am
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.