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Legge 07.03.2001, n. 62

Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 05.08.1981, n. 416. (G.U. 21.03.2001, n. 67)

Capo II - Interventi per lo sviluppo del settore editoriale

Art. 8 - Credito di imposta

1. Alle imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano entro il 31 dicembre 2004 gli investimenti di cui al comma 2, relativi a strutture situate nel territorio dello Stato, è riconosciuto, a richiesta, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4, un credito di imposta di importo pari al 3 per cento del costo sostenuto, con riferimento al periodo di imposta in cui l'investimento è effettuato ed in ciascuno dei quattro periodi di imposta successivi.

2. Gli investimenti per i quali è previsto il credito di imposta di cui al comma 1 hanno ad oggetto:

a) beni strumentali nuovi, ad esclusione degli immobili, destinati esclusivamente alla produzione dei seguenti prodotti editoriali in lingua italiana: giornali, riviste e periodici, libri e simili, nonché prodotti editoriali multimediali;

b) programmi di ristrutturazione economico-produttiva riguardanti, congiuntamente o disgiuntamente:

1) l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche, degli impianti di composizione, redazione, impaginazione, stampa, confezione, magazzinaggio, teletrasmissione verso le proprie strutture periferiche e degli impianti di alta e bassa frequenza delle imprese di radiodiffusione nonché il processo di trasformazione delle strutture produttive verso tecnologie di trasmissione e ricezione digitale;

2) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico, destinate a svolgere una o più

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