Legge 27.03.2001, n. 97
1. All'articolo 653 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, le parole: "di assoluzione" sono soppresse;
b) nel comma 1, le parole: "pronunciata in seguito a dibattimento" sono soppresse e, dopo le parole: "il fatto non sussiste o", sono inserite le seguenti: "non costituisce illecito penale ovvero";
c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso".
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