Legge 27.03.2001, n. 97
1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti penali, ai giudizi civili e amministrativi e ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa. 7
2. Ai procedimenti di cui al comma 1 non si applicano le pene accessorie e le sanzioni patrimoniali previste dalla presente legge, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previgenti.
3. I procedimenti disciplinari per fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere instaurati entro centoventi giorni dalla conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile. 8
La Corte costituzionale, con sentenza 10-25 luglio 2002, n. 394 (G.U. 31 luglio 2002, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato, l'illegittimità del presente comma nella parte in cui prevede che gli articoli 1 e 2 della presente legge si riferiscono anche alle sentenze di applicazione della pena su richiesta pronunciata anteriormente alla sua entrata in vigore.
La Corte costituzionale, con sentenza 21-24 giugno 2004, n. 186 (G.U. 30 giugno 2004, n. 25 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui prevede, per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della
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