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Legge 27.03.2001, n. 97

Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. (G.U. 05.04.2001, n. 80)

Art. 4 - Sospensione a seguito di condanna non definitiva

1. Nel caso di condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, per alcuno dei delitti previsti dall'articolo 3, comma 1, i dipendenti indicati nello stesso articolo sono sospesi dal servizio. 2

2. La sospensione perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato. 3 4

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La Corte costituzionale, con sentenza n. 145 del 22 aprile-3 maggio 2002, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 27, 35, 36 e 97 della Costituzione.

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La Corte costituzionale, con sentenza n. 145 del 22 aprile - 3 maggio 2002, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 4 della legge n. 97/2001 nella parte in cui dispone che la sospensione cautelare perde efficacia " ...decorso un periodo di tempo pari a quello della prescrizione del reato ", trattandosi di termine irragionevolmente lungo. Restando rimessa alla discrezionalità del legislatore un'eventuale, nuo

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