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Legge 30.03.2001, n. 152

Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale. (G.U. 27.04.2001, n. 97)

Art. 14 - Adempimenti degli istituti di patronato e di assistenza sociale

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale:

a) tengono regolare registrazione di tutti i proventi e di tutte le spese, corredata dalla documentazione contabile attraverso l'adozione di uno schema di bilancio analitico di competenza definito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, redatto secondo le disposizioni del codice civile, comprendente anche le attività svolte all'estero;

b) comunicano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, il rendiconto dell'esercizio stesso e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo;

c) forniscono, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i dati riassuntivi e statistici dell'attività assistenziale svolta nell'anno precedente, nonché quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all'estero. 9

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Comma così modificato dall'art. 1, comma 310, lettera d), L. 23 dicembre 2014, n. 190.

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