Nota ARAN 23.03.2001
Eventuale incompatibilità tra le funzioni di membro del Consiglio di Istituto e membro delle Rsu (rif. Nota del 16.03.2001 Prot. 9370/dm).
In relazione all'oggetto si significa che nell' art. 9 della parte I dell'Accordo Collettivo Nazionale Quadro del 07.08.1998 per la costituzione delle Rsu si è ritenuto opportuno demandare la concreta individuazione delle situazioni di incompatibilità ivi indicate a ciascuna Amministrazione, non potendo l'Accordo prevederle in modo analitico a ragione delle peculiarità dei singoli comparti e dei relativi ordinamenti.
Questa Agenzia, pur riconfermando la regola citata, al fine di fornire il proprio contributo interpretativo a codesto Dicastero ritiene che, nella fattispecie, non paiano ravvisarsi sovrapposizioni tra le competenze del Consiglio di Istituto ai sensi dell' art. 10 del TU 297/1994 e le materie oggetto di contrattazione integrativa a livello di singola Istituzione scolastica previste dal CCNL di comparto, circostanza che porta all'orientamento circa la compatibilità delle due cariche.
Tale parere, se condiviso, potrà essere portato a conoscenza delle Istituzioni scolastiche da parte di codesto Ministero ai sensi del citato art. 9 dell'Accordo 07.08.1998.
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