Ordinanza MPI 29.03.2001, n. 59
1) I Direttori degli Uffici scolastici regionali, sentiti le Regioni ed i Consigli scolastici provinciali, determinano, entro il 31 maggio 2001, la data di inizio delle lezioni, che può essere diversificata per grado e ordine di scuola, ed il calendario relativo al loro svolgimento, anche con riferimento a quanto previsto dai successivi commi.
2) Per una opportuna conoscenza delle esigenze locali, i Direttori dei predetti Uffici organizzano apposite riunioni con i responsabili degli Uffici scolastici periferici.
3) I consigli di circolo e di istituto, in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, determinano, con criteri di flessibilità, gli adattamenti del calendario scolastico che possono riguardare anche la data di inizio delle lezioni stabilita dai Direttori degli Uffici scolastici regionali nonché la sospensione, in corso d'anno scolastico, delle attività educative o didattiche, prevedendo, ai fini della compensazione delle attività non effettuate, modalità e tempi di recupero, in altri periodi dell'anno stesso, delle attività educative o delle ore di lezione non svolte. In tale contesto è bene che i consigli di circolo e di istituto tengano conto di eventuali non prevedibili eventi che possono comportare la sospensione del servizio scolastico;
4) Tali adattamenti vanno stabiliti nel rispetto del disposto dell'art. 74, 3° comma, del d.lgs. n. 297 del 1994 relativo allo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione o, in caso di organizzazione flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline ed attività, del disposto dell'art.5, comma 3, del D.P.R. n. 275 del 1999, relativo all'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali ed al rispetto del monte ore annuale, plurienn
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