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Decreto legge 23.11.2001, n. 411

Proroghe e differimenti di termini. (G.U. 26.11.2001, n. 275)

Art. 1 - Comitato degli italiani all'estero 1

1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 8 della legge 8 maggio 1985, n. 205, come modificato dall'articolo 9 della legge 5 luglio 1990, n. 172. Tali elezioni avranno luogo entro il 30 giugno 2003.

2. I componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati.

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Rubrica così modificata dalla legge 31.12.2001, n. 463 .

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