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Decreto legge 23.11.2001, n. 411

Proroghe e differimenti di termini. (G.U. 26.11.2001, n. 275)

Art. 3 - Misure di sostegno per le imprese televisive locali

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 36, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche, i residui delle spese correnti relativi all'unità previsionale di base 4.1.2.5 "Radiodiffusione televisiva locale" - capitolo 3121 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni, possono essere pagati entro il 31 dicembre 2002. 2

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Comma così modificato dalla legge 31.12.2001, n. 463 .

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