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Decreto legge 23.11.2001, n. 411

Proroghe e differimenti di termini. (G.U. 26.11.2001, n. 275)

Art. 8 bis - Proroga dei termini per la domanda di accredito della contribuzione figurativa

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1 gennaio 2001 secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2002.

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