Nota MIUR 30.11.2001, prot. n. 3390
Assistenza di base agli alunni in situazione di handicap.
La presente nota, nell'obiettivo prioritario di assicurare il diritto allo studio dei soggetti disabili, intende fornire un quadro il più completo possibile della normativa e alcune indicazioni operative, al fine di dare garanzie agli alunni e alle loro famiglie, certezza al personale della scuola e ai dirigenti scolastici e, nello stesso tempo, finalizzare le iniziative di formazione previste per i collaboratori scolastici.
Com'è noto, l'assistenza di base agli alunni disabili è parte fondamentale del processo di integrazione scolastica e la sua concreta attuazione contribuisce a realizzare il diritto allo studio costituzionalmente garantito. L'assistenza di base, di competenza della scuola, va intesa come il primo segmento della più articolata assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale prevista dall' art.13, comma 3, della legge 104/92 .
Nel sistema vigente l'assistenza di base gestita dalle scuole è attività interconnessa con quella educativa e didattica: queste tre tipologie di azioni devono concorrere tutte insieme alla integrazione della persona disabile secondo un progetto unitario che vede coinvolti tutti gli operatori (dirigenti scolastici, docenti, collaboratori scolastici, genitori, tecnici della riabilitazione ecc.) in un unico disegno formativo che la norma definisce come Piano Educativo Individualizzato. Il PEI, a sua volta, si colloca all'interno della più generale progettualità delle scuole autonome che, ai sensi del DPR 275/99, sono tenute a redigere il Piano dell'Offerta Formativa (POF), nel quale sono indicati i criteri e le modalità organizzative dell'intero servizio formativo che ciascuna istituzione intende attuare, anche in relazione alle varie e diversificate esigenze degli alunni e delle famiglie.
Pertanto, in tale contesto, il collaboratore scolastico è parte significativa del processo di integr
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