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Accordo 18.10.2001

Accordo per le scuole italiane all'estero. (G.U. 03.12.2001, n. 281 - S.O. n. 258)

Art. 1 - Mobilità professionale verso le istituzioni scolastiche all'estero.

1. La destinazione all'estero del personale docente ed ATA ai posti di contingente di cui all'art. 639 del TU 16.4.1994, n. 297, costituisce mobilità professionale ed è regolata, ai sensi del D.L. n. 165/2001, dalla contrattazione collettiva.

2. Le norme del presente accordo mirano alla concreta attuazione dei criteri di selettività professionale e del principio dell'alternanza, prevedendo un congruo periodo di servizio in territorio metropolitano tra un incarico e l'altro.

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