Accordo 18.10.2001
Accordo per le scuole italiane all'estero. (G.U. 03.12.2001, n. 281 - S.O. n. 258)
1. Il servizio all'estero può essere interrotto sulla base delle esigenze del sistema scolastico nazionale o per accertata incompatibilità o per inidoneità del personale interessato.
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