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Accordo 18.10.2001

Accordo per le scuole italiane all'estero. (G.U. 03.12.2001, n. 281 - S.O. n. 258)

Art. 12 - Disposizioni finali

1. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti adottati dall'Amministrazione con riferimento al personale che si trovava in servizio all'estero al momento dell'entrata in vigore della legge n. 147/2000, e a quello che, inserito sulla graduatorie permanenti dal 1997, aspirava alla destinazione all'estero per l'anno scolastico 2000/2001.

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