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Accordo 18.10.2001

Accordo per le scuole italiane all'estero. (G.U. 03.12.2001, n. 281 - S.O. n. 258)

Art. 3 - Modalità di svolgimento della prova di accertamento della conoscenza della lingua.

1. L'accertamento di cui al precedente art. 2 è effettuato sulla base di prove strutturate.

A tal fine vengono predisposti distinti questionari per ciascuna delle seguenti categorie di candidati: docenti che aspirano alle istituzioni scolastiche diverse dalle scuole europee (la prova dovrà verificare la adeguata conoscenza della lingua o delle lingue straniere);

- docenti che aspirano alle scuole europee (per i quali la prova dovrà verificare se il grado di conoscenza della lingua o delle lingue straniere consente la piena integrazione in uno specifico contesto educativo e plurilingue);

- docenti che aspirano ai lettorati di italiano presso le università straniere (per i quali la prova dovrà verificare se il grado conoscenza della lingua o delle lingue straniere consente la piena integrazione in un contesto universitario e pluriculturale);

- personale ATA.

Per ciascuna delle tre tipologie di istituzioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c), nonché per il personale ATA saranno predisposti distinti questionari nelle lingue francese, inglese, tedesca e spagnola.

2. Salvo quanto previsto dal successivo comma 3 ciascun docente può chiedere di sostenere la prova per più tipologie di istituzioni e per più aree linguistiche. Analogamente il personale ATA può partecipare per più aree linguistiche.

3. Considerato che ai lettorati di italiano all'estero può essere destinato soltanto il personale dello stato in possesso di specifici requisiti, per quanto concerne il personale della scuola hanno titolo a sostenere la prova di accertamento linguistico per i lettorati di italiano presso le Università straniere i candidati appartenenti alle seguenti categorie:

a) docenti di italian

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