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Accordo 18.10.2001

Accordo per le scuole italiane all'estero. (G.U. 03.12.2001, n. 281 - S.O. n. 258)

Art. 4 - Valutazione della prova di accertamento linguistico.

1. La valutazione della prova di accertamento della conoscenza della lingua straniera è effettuata in ottantesimi. Supera tale prova il personale che abbia riportato almeno 56/80.

2. Al termine di ogni giornata di effettuazione delle prove strutturate l'apposita commissione, nominata dal Direttore Generale per la Promozione e Cooperazione Culturale del MAE di concerto col MPI, redige appositi elenchi dei candidati che le hanno superate, con l'indicazione del punteggio conseguito. A conclusione di tutte le prove i nominativi di tali candidati saranno inseriti in appositi elenchi generali, redatti in stretto ordine alfabetico, e distinti per ciascun codice funzione, per ciascuna area linguistica, per le scuole europee e per lettorati.

3. Il personale incluso negli elenchi di cui sopra acquisisce il titolo professionale di accertamento della conoscenza della lingua straniera che conserva la validità per i successivi nove anni scolastici.

4. Contestualmente all'avviso di indizione delle prove di accertamento linguistico, il Ministero degli Affari Esteri pubblicherà un elenco del personale che aveva superato le selezioni indette negli anni 1993, 1995 e 1997 ed è tuttora in possesso del relativo titolo professionale valido anch'esso per nove anni scolastici.

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