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Accordo 18.10.2001

Accordo per le scuole italiane all'estero. (G.U. 03.12.2001, n. 281 - S.O. n. 258)

Art. 5 - Costituzione, riformulazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti.

1. Sulla base degli elenchi di cui ai commi 2 e 4 del precedente articolo 4 il MAE procede alla formazione delle graduatorie permanenti distinte per codici funzione, per ogni area linguistica, per le scuole europee e per i lettorati.

2. Nelle graduatorie sono indicati, per ciascun concorrente, il punteggio attribuito nelle prove di accertamento della conoscenza della lingua straniera, i punti corrispondenti ai titoli prodotti o rivalutati e il punteggio complessivo. La valutazione dei titoli ha luogo sulla base della tabella di valutazione allegata , che prevede un massimo di 80 punti, di cui 35 per i titoli culturali, 25 per i titoli professionali e 20 per i titoli di servizio. A parità di punteggio complessivo, l'ordine in graduatoria sarà determinato sulla base dei titoli di preferenza previsti dal DPR 9.5.1994, n.487 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. In sede di formazione delle graduatorie permanenti con le modalità indicate i precedenti commi, il MAE procede, contestualmente, al loro aggiornamento secondo i seguenti criteri:

a) mantenimento nelle stesse del personale il cui titolo di accertamento linguistico conserva la validità, come indicato all'art. 4, comma 3. Tale personale ha, pertanto, titolo a richiedere l'aggiornamento del proprio punteggio con la valutazione dei titoli conseguiti successivamente alla costituzione delle graduatorie in cui risulti già inserito e considerati valutabili dalla tabella allegata al presente contratto;

b) depennamento dalle graduatorie stesse del personale il cui titolo di accertamento, che ha dato luogo all'inclusione nella graduatoria, non conserva la validità nei termini sopra indicati;

c) depennamento dalle graduatorie del personale che ha sub

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