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Accordo 18.10.2001

Accordo per le scuole italiane all'estero. (G.U. 03.12.2001, n. 281 - S.O. n. 258)

Art. 6 - Gestione delle graduatorie per la destinazione all'estero.

1. Ogni anno, dopo le operazioni relative ai trasferimenti riservati al personale già in servizio all'estero, i posti di contingente eventualmente rimasti vacanti sono disponibili per le operazioni di destinazione all'estero da effettuarsi sulla base delle graduatorie permanenti. Il MAE rende note entro il 31 agosto di ciascun anno le sedi disponibili.

2. Ai fini di cui al comma 1 la D.G.P .C.C. del MAE, previa attivazione delle relazioni sindacali, individua la tipologia ed il numero dei posti di contingente ancora disponibili dopo le operazioni di trasferimento. L'elenco dei posti individuati viene affisso all'albo del Ministero degli affari esteri e degli uffici centrali e periferici del Ministero della Pubblica istruzione.

3. Dopo l'avvenuta pubblicazione degli elenchi di cui sopra il Ministero degli affari esteri attiva le procedure di destinazione del personale utilmente collocato nelle graduatorie permanenti.

4. A tal fine il Ministero degli affari esteri trasmette al personale così individuato il telegramma di preavviso della destinazione unitamente all'elenco delle sedi disponibili invitandolo ad indicare le proprie preferenze.

5. II personale una volta accettata la destinazione all'estero è depennato dalla graduatoria per la quale è stato nominato. Detto personale, al compimento del proprio mandato, potrà chiedere di essere reinserito nelle graduatorie in occasione del loro aggiornamento.

6. Il personale che non accetta la destinazione o che, dopo l'accettazione, non assume servizio, viene depennato da tutte le graduatorie e potrà esservi, a domanda, reinserito soltanto al momento dell'aggiornamento triennale delle medesime.

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