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Accordo 18.10.2001

Accordo per le scuole italiane all'estero. (G.U. 03.12.2001, n. 281 - S.O. n. 258)

Art. 7 - Esaurimento di graduatoria e prove straordinarie

1. Nei casi di sopravvenuta urgente necessità di assegnare personale ai posti per i quali non sia possibile provvedere mediante ricorso alle graduatorie permanenti, per esaurimento delle stesse, o per mancanza di graduatorie appartenenti a classi di concorso aggregate al medesimo ambito disciplinare e per le quali è prevista a seguito del D.M. del Ministero della Pubblica Istruzione 10.8.1998, n. 354, integrato dal D.M. del medesimo dicastero 10.11.1998, n. 488, una corrispondenza automatica, l'Amministrazione, nel rispetto delle norme contenute nel presente accordo, ha facoltà di attingere alle graduatorie di altre aree linguistiche, con il consenso dell'interessato, ad eccezione dei posti di lettorato.

2. Qualora non fosse possibile attuare le procedure di cui al precedente comma, potranno essere indette prove straordinarie di accertamento linguistico prima della scadenza del triennio, limitatamente ai codici funzione richiesti. L'indizione di prove straordinarie non comporta, in relazione a tali codici funzione, lo slittamento di quelle ordinarie triennali.

3. In caso di esaurimento di graduatoria, sono considerati nominabili per i posti all'estero anche coloro che, a seguito di precedente rinuncia erano stati esclusi dalle nomine per i successivi tre anni.

4. Allo scopo di garantire il regolare funzionamento delle sezioni italiane presso le Scuole Europee, assicurando la presenza di titolari di cattedra sin dall'inizio delle attività didattica, l'Amministrazione, in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti, assegnerà i posti vacanti per l'anno scolastico 2001/2002 al personale scolastico appartenente, nell'ambito della stessa area linguistica, a classi di concorso del medesimo ambito disciplinare.

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