IperTesto Unico IperTesto Unico

Accordo 18.10.2001

Accordo per le scuole italiane all'estero. (G.U. 03.12.2001, n. 281 - S.O. n. 258)

Art. 9 - Disposizioni transitorie

1. Limitatamente all'anno scolastico 2001/2002 restano valide le graduatorie permanenti formate sulla base delle disposizioni del D.M. 16 maggio 1997. Tali graduatorie comprendono tutto il personale che vi era iscritto per il triennio 1997/2000, con la sola esclusione del personale depennato ai sensi dell'art. 5, comma 6, dell'accordo successivo 11.12.1996 sul personale delle Scuole italiane all'estero, e di quello che abbia già prestato un periodo di servizio all'estero di durata superiore ai quattordici anni.

2. Tenuto conto di tali graduatorie, ed in relazione ai posti disponibili alla data del 1 settembre 2001, l'Amministrazione provvederà, in via prioritaria, allo scorrimento delle stesse. Nel procedere a tali operazioni l'Amministrazione darà precedenza al personale rientrato in territorio metropolitano alla fine dell'anno scolastico 1999-2000 ed a quello inserito nelle graduatorie permanenti del 1997 che aspirava alla destinazione all'estero per l'anno scolastico 2000-2001 ai sensi del disposto dell'art. 5, commi 6 e 7, dell'accordo 11.12.1996.

3. Sulle destinazioni all'estero disposte in base alle graduatorie permanenti riformulate, aggiornate o costituite come previsto dal presente accordo, opera il disposto dell'art. 5, commi 6 e 7 dell'accordo successivo 11.12.96 sul personale delle scuole italiane all'estero relativamente al personale in servizio all'estero a tale data, che sia utilmente collocato in graduatoria ed il cui titolo di accesso alle graduatorie permanenti sia ancora valido. Nel caso in cui la disponibilità relativa alle singole graduatorie risulti pari all'unità o ad un numero di posti dispari, il 50% di cui al citato comma 7 dell'art. 5 è calcolato per difetto ed arrotondato all'unità inferiore. Il limite del 50% non è applicabile qualora, nell'

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.