Accordo 18.10.2001
1.L' Amministrazione centrale definisce in sede di contrattazione integrativa nazionale, le iniziative di formazione che assumono carattere di specificità e di attualità nell'ambito di quelle espressamente indicate dall'art. 5 commi 5 e 6 dell'accordo quadro del 23/3/2000; utilizza a tal fine, le risorse destinate al progetto di telelavoro.
2. Nel caso di rientro definitivo nella sede ordinaria di lavoro e qualora siano intervenuti mutamenti organizzativi, le istituzioni attivano opportune iniziative di aggiornamento professionale dei lavoratori interessati per facilitarne il reinserimento.
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