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Accordo 18.10.2001

Accordo per la disciplina sperimentale del telelavoro per il personale amministrativo del comparto scuola. (G.U. 03.12.2001, n. 281 - S.O. n. 258)

Art. 4 - Copertura assicurativa

Le Istituzioni, nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento della sperimentazione del telelavoro, stipulano polizze assicurative per la copertura dei seguenti rischi:

- danni alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore, con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave;

- danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti dall'uso delle stesse attrezzature;

La verifica delle condizioni di lavoro e dell'idoneità dell'ambiente di lavoro avviene all'inizio dell'attività e periodicamente ogni sei mesi, concordando preventivamente con l'interessato i tempi e le modalità di accesso presso il domicilio.

Copia del documento di valutazione del rischio, ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.lgs. 626/1994, e' inviata ad ogni dipendente per la parte che lo riguarda, nonché al rappresentante per la sicurezza.

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