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D.M. MIUR 03.10.2001, n. 2209.

Art. 5 -

1. Restano in particolare riservati al ministro, a norma degli artt. 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

a) gli atti normativi;

b) gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi ed i programmi da attuare, e vengono assegnate le risorse;

c) le determinazioni di indirizzo politico;

d) gli atti, comprese le circolari, contenenti direttive di carattere generale;

e) gli atti che devono essere sottoposti per le decisioni del Consiglio dei ministri e dei comitati interministeriali;

f) gli atti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria, e di controllo degli enti e degli istituti sottoposti a controllo e vigilanza del Ministero;

g) gli atti di nomina di rappresentanti ministeriali negli enti, società, commissioni e comitati;

h) i conferimenti di incarichi individuali ad esperti e la nomina degli arbitri;

i) gli atti relativi alla costituzione di commissioni o comitati istituti o promossi dal ministro;

j) l'invio in missione all'estero dei sottosegretari di Stato.

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