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D.M. MIUR 03.10.2001, n. 2209.

Art. 6 -

1. I sottosegretari di Stato, sulla base delle indicazioni del ministro, sono delegati a rispondere alle interrogazioni parlamentari e ad intervenire presso le Camere e le relative Commissioni per il compimento delle attività richieste dai lavori parlamentari, salvo che il ministro non ritenga di attendervi personalmente.

2. Ai sottosegretari di Stato potranno essere delegati di volta in volta quelli di competenza del ministro.

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