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D.M. MIUR 10.10.2001, n. 150

Graduatorie di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze temporanee al personale A.T.A.. (G.U. 23.10.2001, n. 84)

Art. 2 - Termini di presentazione della domanda Autorità Scolastica cui produrre la domanda

2.1 La domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per le supplenze temporanee è unica per tutti i profili richiesti e deve essere prodotta, con le modalità indicate nel successivo comma 3), per non più di 30 istituzioni scolastiche della medesima provincia a pena di esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili di riferimento, oppure a pena di decadenza dalle medesime graduatorie, se già inseriti.

La domanda di inserimento è nulla con riferimento alle istituzioni scolastiche presso le quali non sia istituito l'organico concernente il profilo professionale richiesto.

2.2 Coloro che per il medesimo profilo professionale, siano già inseriti sotto riserva nella graduatoria provinciale permanente del concorso per soli titoli (assunzioni a tempo indeterminato) o nell'elenco provinciale per le supplenze, oppure che abbiano prodotto domanda di inserimento e la relativa procedura sia ancora in svolgimento, possono produrre la domanda in esame, in non più di 30 istituzioni scolastiche della provincia definita come segue:

A) nella provincia in cui siano inseriti con riserva o abbiano prodotto domanda di inserimento nella graduatoria provinciale per le supplenze di collaboratore scolastico o nell'elenco provinciale per le supplenze del medesimo oppure di altro profilo professionale oppure nella correlata seconda fascia delle graduatorie di istituto o di circolo;

B) oppure, se non ricorra il caso di cui alla precedente lettera A) nella provincia in cui siano già inseriti sotto riserva o abbiano prodotto domanda di inserimento nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato de

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