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D.M. MIUR 10.10.2001, n. 150

Graduatorie di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze temporanee al personale A.T.A.. (G.U. 23.10.2001, n. 84)

Art. 4 - Inammissibilità della domanda Esclusione della procedura

4.1 Sono inammissibili le domande prive della sottoscrizione del candidato o inoltrate al di fuori del termine indicato nel precedente art. 2 - comma 3, nonché le domande da cui non è possibile evincere le generalità del candidato o la procedura o il profilo professionale cui sono riferite.

4.2 L'Amministrazione dispone l'esclusione dei candidati che:

a) abbiano prodotto domanda in più provincie, oppure in più di 30 scuole;

b) risultino privi di alcuno dei requisiti di cui al precedente art. 1;

c) abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false.

4.3 La produzione di domande in più province comporta, oltre alla esclusione dalla procedura in esame, anche l'esclusione da tutte le graduatorie di circolo o di istituto in cui chieda l'inserimento e la decadenza dalle graduatorie di circolo o di istituto in cui il candidato sia inserito.

4.4 Le autodichiarazioni mendaci o l'autoformazione di certificazioni false o comunque la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili, graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, se inseriti, e comportano, inoltre, le sanzioni penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.L.vo 28.12.2000, n.443, pubblicato nella G.U. n. 42 del 20.2.20001.

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