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D.M. MIUR 10.10.2001, n. 150

Graduatorie di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze temporanee al personale A.T.A.. (G.U. 23.10.2001, n. 84)

Art. 5 - Ricorsi

5.1 Avverso l'esclusione o inammissibilità, nonchè avverso le graduatorie è ammesso reclamo al dirigente della istituzione scolastica che gestisce la domanda di inserimento

5.2 Il reclamo deve essere prodotto entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria in via provvisoria. Nel medesimo termine si può produrre richiesta di correzione degli errori materiali.

5.3 Decisi i reclami ed effettuate le correzioni degli errori materiali l'autorità scolastica competente approva la graduatoria in via definitiva.

5.4 Dopo tale approvazione la graduatoria è impugnabile unicamente con ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

5.5 La pubblicazione delle graduatorie dovrà avvenire contestualmente nell'ambito della medesima provincia. A tal fine, il competente Ufficio territoriale, previa verifica del completamento delle operazioni, fisserà un termine unico per tutte le istituzioni scolastiche.

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