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D.M. MIUR 10.10.2001, n. 150

Graduatorie di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze temporanee al personale A.T.A.. (G.U. 23.10.2001, n. 84)

Art. 6 - Formazione delle graduatorie di circolo o di istituto per le supplenze temporanee (terza fascia) Assunzione e rapporto di lavoro

6.1 Le graduatorie di circolo o di istituto (terza fascia) sono formulate a cura dei Dirigenti Scolastici, in base ai punteggi e alle preferenze (allegati A e B).

Delle riserve di legge per le assunzioni obbligatorie (L. 68/1999, ecc.) non si tiene conto nelle graduatorie di circolo o di istituto, in quanto l'obbligo è interamente assolto nell'ambito delle assunzioni a tempo indeterminato, annuali o fino al termine delle attività didattiche, effettuate in base alle corrispondenti graduatorie provinciali ed ai corrispondenti elenchi provinciali per le supplenze.

6.2 Le supplenze temporanee sono conferite con precedenza ai candidati inseriti nelle prima fascia delle graduatorie di circolo o di istituto, esaurita questa, ai candidati inseriti nella corrispondente seconda fascia, infine ai candidati inclusi in base alla procedura del presente decreto, tenendo conto delle preferenze di cui all'allegata scheda (B).

6.3 Le supplenze di assistente tecnico sono conferite, secondo le modalità previste dal precedente comma, ai candidati che risultino forniti dei titoli specifici richiesti per l'accesso alle aree di laboratorio disponibili a tal fine (All.C).

6.4 Il trattamento economico del rapporto di lavoro così instaurato e le relative modalità sono quelli stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola per il quadriennio 1994-1997 e successive integrazioni e modificazioni.

6.5 Per quanto non disposto dal presente decreto si rinvia al regolamento approvato con D.M. 13.12.2000, n. 430, artt. 1, 2, 4, 7 (All. E).

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