D.P.C.M. 30.10.2001
1. Nell'ambito delle magistrature e delle amministrazioni dello Stato, possono essere assegnate in uso esclusivo autovetture di servizio ai titolari delle seguenti cariche:
a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;
b) Ministri e Vice Ministri;
c) Sottosegretari di Stato;
d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
e) Presidenti di Autorità indipendenti.
2. Ai sensi dell'art. 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.
3. Relativamente alle autovetture assegnate alle Autorità di cui al comma 1, restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre (ex direzione generale della M.C.T.C.).
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.