D.P.C.M. 30.10.2001
1. A modifica dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 1997, i piani di utilizzo intensivo delle autovetture attualmente a disposizione delle amministrazioni pubbliche e del relativo personale di guida possono prevedere l'assegnazione di autovetture non esclusive ai soggetti preposti alle strutture qui di seguito elencate o ad altre equivalenti, da individuarsi con apposito provvedimento dell'amministrazione competente:
a) Uffici di Gabinetto di Ministri;
b) Uffici di segretariato generale di Ministeri;
c) Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed uffici equiparati di cui all'art. 18, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché direzioni generali delle amministrazioni dello Stato ed uffici equiparati ancorché periferici;
d) Uffici di livello dirigenziale generale;
e) Uffici territoriali del Governo nelle funzioni di Commissario del Governo;
f) Tribunali amministrativi regionali, sezioni e procure regionali della Corte dei conti, avvocature distrettuali dello Stato;
g) Uffici legislativi, segreterie particolari ed uffici stampa di Ministri e uffici centrali del bilancio;
h) Direzione nazionale antimafia, Corti di appello, procure generali della Repubblica presso le Corti di appello, tribunali, procure della Repubblica presso i tribunali, tribunali per i minori, procure della Repubblica presso i tribunali per i minori, preture, procure della Repubblica presso le preture.
2. L'utilizzo delle autovetture di cui al comma 1 può essere consentito solo per esigenze di servizio del titolare, compresi gli accompagnamenti al e dal luogo di lavoro e gli spostamenti motivati da esigenze di sicurezza, fermo restando l'ottimale perseguimento degli obiettivi della struttura.
3. Sono in ogni c
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