D.P.C.M. 30.10.2001
Formula iniziale
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto l'art. 2, comma 118 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 gennaio 1997, contenente disposizioni transitorie sull'utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 1997 che, alla luce del medesimo art. 2, comma 119, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente l'affidamento dei servizi di trasporto a società private, ha previsto l'adozione da parte delle amministrazioni pubbliche di piani di utilizzo intensivo delle autovetture in loro dotazione e del relativo personale di guida;
Visto il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 aprile 1997, che ha precisato i criteri generali per la predisposizione, da parte delle amministrazioni pubbliche, di piani di impiego più razionale e meno dispendioso;
Vista, in particolare, la direttiva della Presidenza del Consiglio 27 febbraio 1998, che ha dettato nuove modalità per la gestione del parco macchine esistente, in relazione all'esigenza di realizzare economie di spesa;
Visto l'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come modificato dall'art. 1 della legge 26 marzo 2001, n. 81, e dall'art. 12 della legge 3 agosto 2001, n. 317, concernente l'attribuzione del titolo di Vice Ministro;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, con il quale è stata conferita la delega di funzioni del Presidente del Consiglio in materia di funzione pubblica e di coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza al Ministro senza portafoglio on. Franco Frattini;
Considerata la necessità di raggiungere l'obiettivo di un'ulteriore e immediata riduzione di spesa, nell'ottica di una razionalizzazio
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