D.P.R. 29.10.2001, n. 461
1. Le comunicazioni tra uffici previste dal presente regolamento sono effettuate ordinariamente per via telematica, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di validità di atti e convalida di firma, ed esclusivamente tra soggetti incaricati dello specifico trattamento dei dati ai sensi degli articoli 8 e 19 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. Eventuali eccezioni alla procedura di comunicazione per via telematica devono essere debitamente motivate nella nota di trasmissione degli atti stessi.
3. È in facoltà del dipendente chiedere, in qualunque stato del procedimento, che la comunicazione allo stesso degli atti, da parte dei competenti uffici, avvenga per via telematica, fornendo a tal fine i dati necessari.
4. In caso di trasmissione in forma cartacea, il verbale recante diagnosi medica è inserito in plico chiuso, da allegarsi alla nota di comunicazione.
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