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Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3

Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione (legge costituzionale). (G.U. 24.10.2001, n. 248)

Art. 1 -

1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 114. - La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento".

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