Decreto legge 07.09.2001, n. 343
1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica dell'articolo 10 sono soppresse le parole: "e di protezione civile";
b) all'articolo 10, comma 1, sono soppresse le parole: "e quella di protezione civile" e le parole: "e del capo IV";
c) il comma 1 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente: "1. Al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile, protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico.";
d) all'articolo 14, comma 3, sono soppresse le parole: ", ad eccezione di quelli attribuiti all'Agenzia di protezione civile, ai sensi del capo IV del titolo V del presente decreto legislativo";
e) gli articoli 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 e 87 sono abrogati;
f) il capo IV del titolo V, intitolato: "Agenzia di protezione civile" è soppresso;
[g) all'articolo 38, comma 3, dopo le parole: "Servizio sismico nazionale", sono aggiunte le seguenti: "e del servizio idrografico e mareografico".] 2
L'art. 4, comma 1 del D.L. 3
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