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Decreto legge 07.09.2001, n. 343

Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile. (G.U. 10.09.2001, n. 210)

Art. 3 - Modificazioni alla legge 21 novembre 2000, n. 353 3

1. Alla legge 21 novembre 2000, n. 353, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, sono soppresse le parole: "dell'Agenzia di protezione civile, di seguito denominata "Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa,";

b) all'articolo 3, comma 4, sono soppresse le parole: "dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa,";

c) all'articolo 7, comma 2, sono soppresse le parole: "l'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa,";

d) all'articolo 9, comma 1, sono soppresse le parole: "dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa,";

e) all'articolo 12, comma 5, sono soppresse le parole: "per la successiva assegnazione all'Agenzia a decorrere dall'effettiva operatività della stessa";

f) all'articolo 12, comma 7, sono soppresse le parole: "dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa,".

1-bis. I riferimenti al Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, contenuti nella legge 21 novembre 2000, n. 353, e nelle disposizioni vigenti precedentemente emanate, si intendono effettuati al Ministro dell'interno delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

3

L'art. 4, comma 1 del D.L. 31 maggio 2005, n. 90 ha disposto che le disposizioni previste dal presente articolo, limitatamente alle politiche di protezione civile, recanti riferimenti al Ministro od al Ministero dell'interno, sono abrogate.

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