Decreto legge 07.09.2001, n. 343
Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile. (G.U. 10.09.2001, n. 210)
[ARTICOLO ABROGATO]
[1. Tutti i riferimenti alla Agenzia di protezione civile, già prevista dall'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, contenuti nella legislazione vigente si intendono effettuati al Dipartimento della protezione civile.]
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Articolo soppresso dalla legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401.
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