Decreto legge 07.09.2001, n. 343
1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 10 agosto 2000, n. 246, è sostituito dal seguente:
"6. Alla copertura delle vacanze di organico nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco si può provvedere, in caso di specifica richiesta da parte degli interessati, anche mediante mobilità degli appartenenti ai corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento, di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, previo assenso dell'amministrazione autonoma di provenienza."
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